Regolamento›Capo II
Art. 210
In vigore dal 3 gen 1931
Il compenso spettante al maniscalco è pagato dal comandante lo squadrone alla fine di ogni mese, in base ad uno stato delle giornate di presenza dei quadrupedi, compilato dal Comando predetto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-210