RegolamentoCapo II

Art. 207

In vigore dal 3 gen 1931
Per l'opera e per la spesa delle varie specie di ferratura, sono assegnati al maniscalco i compensi stabiliti, per tale prestazione, per gli squadroni territoriali dei carabinieri Reali. Il maniscalco viene coadiuvato da due agenti dello squadrone che ne abbiano attitudine, a ciascuno dei quali verrà corrisposto dal comandante lo squadrone, un compenso posticipato di lire sessanta al mese, da comprendersi nel rendiconto mensile della spesa per ferratura quadrupedi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-207

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Art. 207 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo