Regolamento›Capo II
Art. 203
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente a cavallo ha l'obbligo di curare che il quadrupede assegnatogli sia sempre regolarmente alimentato e governato ed ha, altresì, l'obbligo di avvertire subito il superiore diretto appena si avvede che è necessaria l'opera del veterinario.
Egli è responsabile, sia disciplinarmente che pecuniariamente e penalmente, di qualunque danno che, per propria negligenza, imprudenza o colpa, possa derivare al cavallo, come pure del deprezzamento del valore che non sia attribuibile a deperimento naturale od a causa di forza maggiore, il cui accertamento sarà curato da una Commissione presieduta dal funzionario di P. S. capo dell'ufficio Comando agenti presso la Questura, e della quale faranno parte un funzionario di ragioneria della Prefettura e il veterinario dello squadrone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-203