RegolamentoCapo II

Art. 201

In vigore dal 3 gen 1931
Nei riguardi contabili, la durata normale di servizio dei cavalli è fissata in 10 anni, calcolando che i cavalli stessi vengano adibiti al servizio non prima che abbiano compiuto l'età di anni 5; si presume che i cavalli dopo di aver raggiunta l'età di anni 15, conservino il valore di L. 100 oro. Per ciascun anno, dopo il quinto anno di età, si calcola un deprezzamento pari al decimo della differenza fra il prezzo di costo e la somma di L. 100 oro. Trascorsi i dieci anni di servizio, non si calcolano più quote di deprezzamento ed il cavallo, finché è in servizio, conserva il valore contabile di L. 100 oro. Per i cavalli prescelti dalla Commissione di cui all' il prezzo risulta dall'acquisto; per i cavalli avuti da altre Amministrazioni, il prezzo di acquisto risulta dalle comunicazioni dell'Amministrazione cedente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-201

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Art. 201 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo