RegolamentoCapo II

Art. 200

In vigore dal 3 gen 1931
I cavalli sono inscritti in apposito ruolo di cui una copia sarà tenuta dal Comando dello squadrone e l'altra dalla Prefettura. Per ogni cavallo il comandante dello squadrone impianterà un foglio matricolare in doppio esemplare, uno dei quali sarà tenuto dalla Prefettura e l'altro dal ripetuto comandante. Sui fogli matricolari vanno registrate le variazioni e tutti i fatti che possono aver prodotto un maggior deperimento del cavallo od anche essere stati causa della sua morte o riforma. Le variazioni sono dal comandante lo squadrone, comunicate per il tramite della Questura alla Prefettura. --------------- Si deve usare il mod. 172 del catalogo degli stampati in uso nel Regio esercito. Si deve usare il mod. 172-A ecc. ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-200

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Art. 200 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo