RegolamentoCapo II

Art. 197

In vigore dal 3 gen 1931
Il comandante dello squadrone, coadiuvato dai propri dipendenti, deve costantemente assicurarsi che i cavalli siano in buono stato di salute, puliti, ben ferrati, ben curati dai loro consegnatari. A tale scopo, oltre la vigilanza giornaliera, il comandante stesso dovrà passare, almeno due volte al mese, la rivista a pelo ai cavalli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-197

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Art. 197 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo