RegolamentoCapo II

Art. 193

In vigore dal 3 gen 1931
Il governo dei cavalli deve, di massima, essere fatto due volte al giorno, con l'assistenza dei sottufficiali che saranno designati dal comandante lo squadrone.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-193

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 193 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo