Art. 193
RegolamentoCapo II

Art. 193

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In vigore dal 3 gen 1931
Il governo dei cavalli deve, di massima, essere fatto due volte al giorno, con l'assistenza dei sottufficiali che saranno designati dal comandante lo squadrone.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-193