RegolamentoCapo II

Art. 191

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti a cavallo devono essere preferibilmente prescelti fra quelli che abbiano prestato servizio nelle armi a cavallo e che dimostrino di avere attitudini per l'equitazione. Dovranno, inoltre, possibilmente essere celibi o vedovi senza prole e misurare non meno di metri 1,70 di statura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-191

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Art. 191 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo