Regolamento›Capo I
Art. 187
In vigore dal 3 gen 1931
Alle varie divisioni della Questura saranno addette una o più squadre di agenti che disimpegneranno servizio assolutamente mobile e attivo ed avranno, perciò, la maggiore libertà d'azione e di movimento.
Gli agenti di tali squadre dovranno essere scelti tra i meglio classificati e dovranno possedere pronta intelligenza, spirito di iniziativa e speciale disposizione al servizio di investigazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-187