RegolamentoCapo I

Art. 182

In vigore dal 3 gen 1931
Ciascuno dei Commissariati di P. S. distrettuali in cui è suddivisa la città, avrà alle sue dipendenze, in locali possibilmente annessi all'ufficio, una stazione di agenti comandata da un maresciallo e costituita da un numero di uomini proporzionato all'importanza del Commissariato. Da tali stazioni saranno prelevati gli elementi scelti per la costituzione delle squadre rionali in abito civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-182

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Art. 182 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo