Regolamento›Capo III
Art. 179
In vigore dal 3 gen 1931
Nella liquidazione delle competenze la giornata è computata da una mezzanotte all'altra. Le frazioni di giornata vengono calcolate come giornata intera.
Le indennità sono corrisposte agli agenti alla fine di ogni mese.
Quando si tratta di servizi di cui ai numeri 1, 2 e 3, dell' e vi sia motivo di ritenere che abbiano a prolungarsi per qualche tempo, il questore è autorizzato, su domanda degli interessati, ad anticipare loro una somma che non superi i due terzi della presunta indennità loro spettante.
Storico versioni
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