RegolamentoCapo III

Art. 176

In vigore dal 3 gen 1931
Per i vari servizi di cui all'articolo precedente vengono corrisposte le indennità stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, tenendo presente che gli agenti, agli effetti delle indennità di cui all' del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, sono considerati in servizio isolato o speciale, quando pur costituiti in nuclei, non possono, per comprovate contingenze di luogo e di tempo, fruire della mensa in comune e dell'alloggio in caserma. La natura dei servizi di cui al n. 5 del precedente articolo deve essere dichiarata nella tabella di liquidazione dell'indennità e nella colonna delle osservazioni del quadro riassuntivo. In tali documenti dovranno fra l'altro essere indicati gli estremi dell'autorizzazione o ratifica ministeriale. Tali servizi danno diritto all'indennità solo quando siano stati eseguiti alla distanza di oltre 5 chilometri dalla ordinaria residenza. Per servizi eccezionali ed imprevedibili è data facoltà al Ministero dell'interno, d'accordo con quello delle finanze, di stabilire, di volta in volta, con decreto da registrarsi alla Corte dei conti, la misura dell'indennità da corrispondersi agli agenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-176

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Art. 176 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo