RegolamentoCapo III

Art. 178

In vigore dal 3 gen 1931
Qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, i Prefetti e i questori, nonché il funzionario comandante il nucleo agenti addetti al Ministero possono autorizzare i dipendenti a viaggiare in classi diverse da quelle stabilite dal regolamento per i trasporti militari, rilasciando i necessari buoni di vigilanza in uso per il servizio di pubblica sicurezza sulle ferrovie e sui piroscafi della navigazione dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-178

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 178 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo