Art. 178
RegolamentoCapo III

Art. 178

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In vigore dal 3 gen 1931
Qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, i Prefetti e i questori, nonché il funzionario comandante il nucleo agenti addetti al Ministero possono autorizzare i dipendenti a viaggiare in classi diverse da quelle stabilite dal regolamento per i trasporti militari, rilasciando i necessari buoni di vigilanza in uso per il servizio di pubblica sicurezza sulle ferrovie e sui piroscafi della navigazione dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-178