RegolamentoCapo III

Art. 177

In vigore dal 3 gen 1931
In tutti i servizi di cui agli articoli precedenti spetta agli agenti il rimborso delle spese di viaggio sostenute. I marescialli hanno diritto al viaggio in 2ª classe; i brigadieri, i vice brigadieri, le guardie scelte, le guardie e gli allievi al viaggio in 3ª classe. Spetterà a tutti gli agenti il rimborso del trasporto del bagaglio nel peso massimo di kg. 80, quando possa presumersi che la durata del servizio non sia inferiore a giorni 30.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-177

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Art. 177 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo