RegolamentoCapo II

Art. 173

In vigore dal 3 gen 1931
Fuori dei casi specificati negli articoli precedenti, nessuna rimunerazione è dovuta agli agenti per ogni altro servizio, fatta eccezione per le rimunerazioni offerte da Principi di Famiglia Regnante o da rappresentanti di potenze estere o da Corpi morali. In questi casi però l'accettazione dev'essere autorizzata dal Ministero, il quale stabilisce altresì se parte della somma debba essere ripartita in conformità delle norme di cui all'articolo precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-173

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 173 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo