RegolamentoCapo II

Art. 169

In vigore dal 3 gen 1931
Nelle località ove esiste un ufficio di P. S. per il servizio da prestarsi nelle stazioni ferroviarie o marittime, le modalità per il servizio stesso saranno disposte dal capo dell'ufficio. In ogni caso poi gli agenti devono prestarsi prontamente alle richieste dei funzionari di P. S. di servizio sui treni ferroviari, per compiere quelle operazioni di polizia che fossero per occorrere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-169

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Art. 169 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo