RegolamentoCapo II

Art. 170

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti tecnici che, nella esplicazione delle loro attribuzioni dessero poco rendimento, perché inadatti o non sufficientemente idonei, saranno, con disposizione ministeriale e su proposta dei questori, adibiti al normale servizio di istituto, perdendo la qualifica di tecnici e le competenze che eventualmente potessero a tale titolo loro spettare.
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Art. 170 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo