Regolamento›Capo II
Art. 170
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti tecnici che, nella esplicazione delle loro attribuzioni dessero poco rendimento, perché inadatti o non sufficientemente idonei, saranno, con disposizione ministeriale e su proposta dei questori, adibiti al normale servizio di istituto, perdendo la qualifica di tecnici e le competenze che eventualmente potessero a tale titolo loro spettare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-170