Regolamento›Capo II
Art. 168
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti comandati di servizio alle stazioni ferroviarie e marittime, oltre agli obblighi generali che loro incombono ed a quelli di servizio disposti dall'ufficio di P. S. da cui dipendono devono:
a) essere possibilmente presenti alla partenza dei treni e dei piroscafi;
b) provvedere alla sicurezza ed alla libera circolazione dei passeggieri;
c) vegliare che non avvengano sottrazioni a danno di costoro; che non siano sottoposti a soprusi ed arbitrii per parte dei facchini, barcaioli, vetturini e simili, fornendo, con tutta urbanità alle persone che le richiedono, quelle notizie di cui avessero bisogno e che non fossero di danno al servizio;
d) vigilare sui passeggeri sospetti e segnalare il loro arrivo o la partenza all'ufficio di P. S. da cui dipendono;
e) vigilare i depositi delle merci per impedire furti e, qualora sorgessero sospetti di concerti per tentare sottrazioni, avvertirne l'ufficio di P. S. ed il proprio comandante di stazione, provvedendo intanto a norma di legge;
f) vigilare sulla condotta dei servitori di piazza e degli intromettitori ambulanti e fare osservare tutte le disposizioni emanate nell'interesse dell'ordine pubblico;
g) impedire l'emigrazione clandestina e la partenza di minorenni che possono essere impiegati in mestieri o professioni girovaghe all'estero;
h) prestare assistenza agli impiegati delle ferrovie, conduttori, guardiani, cantonieri ed altri agenti, quando trovassero resistenza nell'esercizio delle loro funzioni;
i) nel recinto delle ferrovie e loro dipendenze, vigilare che non si arrechino guasti alle linee e, riscontrando qualche anormalità che potesse recar danno alla sicurezza dei treni, informarne, col mezzo più sollecito, il capo stazione o il casellante più vicino, indagando nel contempo per scoprire gli autori, nei casi in cui ritenessero il fatto dovuto a criminosa intenzione e riferendone al più presto anche ai propri superiori;
l) rinvenendo lungo le linee, o nelle stazioni ferroviarie, merci o bagagli abbandonati, procedere agli incombenti del caso ed informarne i superiori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-168