Regolamento›Capo II
Art. 166
In vigore dal 3 gen 1931
Comandati d'assistenza a balli pubblici e privati, si rammenteranno sempre che è loro espressamente proibito di prendere parte al ballo o di partecipare altrimenti alle feste, di deporre, anche momentaneamente, le loro armi, di accettare cibo e bevande, dovendo mantenere sempre contegno decoroso, e tale da potere, all'occorrenza, intervenire legalmente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-166