RegolamentoCapo II

Art. 161

In vigore dal 3 gen 1931
Il controllo dei vari servizi, interni ed esterni, e specialmente quello delle pattuglie e dei piantoni è affidato ai marescialli e brigadieri. Tutti i vice brigadieri, le guardie scelte e le guardie, ed in caso di bisogno anche i brigadieri, concorrono ai servizi di piantone e di pattuglia. Possibilmente saranno comandati di servizio agli stessi posti sempre gli stessi uomini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-161

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Art. 161 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo