Regolamento›Capo II
Art. 156
In vigore dal 3 gen 1931
I piantoni prestano più specialmente servizio presso località importanti della città, come piazze, crocevia, ingressi a pubbliche passeggiate, giardini pubblici, stazioni di vetture tramviarie, ecc.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-156