RegolamentoTitolo XI

Art. 154

In vigore dal 3 gen 1931
Di ogni operazione di servizio, gli agenti compilano, a seconda dei casi, rapporto o verbale che viene immediatamente rimesso dal comandante la stazione al capo dell'ufficio di P. S.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-154

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Art. 154 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo