Regolamento›Capo II
Art. 157
In vigore dal 3 gen 1931
Il servizio di pattuglia viene, normalmente, eseguito di notte sia con uomini espressamente comandati, sia mediante l'accoppiamento di due piantoni di zone contigue. In questo caso le pattuglie sorvegliano le due rispettive zone.
Le pattuglie hanno in genere le stesse funzioni e gli stessi doveri dei piantoni.
Quando i funzionari lo reputano opportuno possono disporre la formazione di pattuglioni speciali a complemento dei servizi di pattuglia.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-157