RegolamentoCapo II

Art. 155

In vigore dal 3 gen 1931
I piantoni agli isolati o alle zone debbono percorrere la località affidata alla loro vigilanza con ogni attenzione in modo da prevenire possibilmente ogni reato o da reprimerlo sollecitamente. Sorvegliano ogni persona che dia sospetto, curano la esecuzione delle leggi e dei regolamenti; impediscono l'accattonaggio, gli scandali, il disturbo della pubblica quiete. Curano il rispetto della proprietà pubblica e privata, impediscono i guasti ai monumenti, ai pubblici giardini, nonché qualsiasi danneggiamento agli impianti per la pubblica illuminazione ed a quelli telegrafici e telefonici. Impediscono che i venditori ambulanti, i venditori di stampe e giornali, i ciarlatani, i cantastorie, ecc., rechino molestia ai cittadini. Prestano protezione ed aiuto ai vecchi, alle donne, ai fanciulli ed agli infermi. Offrono spontaneamente il loro aiuto alle persone, specialmente donne e fanciulli, che vedessero smarrite, ed ai forestieri. Devono conoscere bene e perlustrare continuamente le strade, le piazze, i vicoli, i sottopassaggi, i portoni, i cortili di transito degli isolati. Impediscono altresì ogni offesa alla pubblica decenza ed al buon costume. Accertano di propria iniziativa e contestano su denunzia dei privati le contravvenzioni contemplate dal Codice penale, dalle leggi e dai regolamenti speciali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni. Riferiscono subito ai propri superiori ogni contingenza che possa interessare l'ordine, la incolumità, la sicurezza e la quiete pubblica. Quando si verifichi un incendio, richiedono altresì l'intervento dei pompieri, prestando intanto la loro opera per la estinzione del fuoco e per mettere in salvo le persone e le cose. Trovando individui morti sulla pubblica via, curano che ne siano informati l'ufficio di P. S. ed il comandante di stazione, custodendo intanto il cadavere, il quale non dovrà essere rimosso, nè toccato da alcuno, fino all'intervento dell'autorità competente. Accorgendosi che siano rimasti, di notte, aperti ed incustoditi negozi o magazzini, case, ecc., curano che ne siano avvertiti prontamente gl'interessati. Vigilano le cassette postali per impedire che se ne sottraggano lettere o vi si rechi danno. Vigilano che non siano lacerati o distrutti manifesti affissi dalle pubbliche autorità. Sorvegliano la parte esterna dei locali ad uso di istituti di credito e di uffici finanziari aventi gestione di denaro pubblico. Speciale vigilanza eseguiscono sull'osservanza delle leggi sul porto delle armi e sui pubblici esercizi. Curano, infine, l'osservanza di tutte le speciali consegne che ricevono dai capi d'ufficio di P. S.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-155

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Art. 155 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo