RegolamentoTitolo XI

Art. 150

In vigore dal 3 gen 1931
La prudenza, che gli agenti devono usare in ogni operazione di servizio, non scema però in essi l'obbligo di esser risoluti ed energici, affinché la forza rimanga sempre alla legge quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
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Art. 150 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo