Regolamento›Titolo XI
Art. 150
In vigore dal 3 gen 1931
La prudenza, che gli agenti devono usare in ogni operazione di servizio, non scema però in essi l'obbligo di esser risoluti ed energici, affinché la forza rimanga sempre alla legge quando trattisi di mantenere un'operazione legalmente compiuta o di difesa personale nell'esercizio delle proprie funzioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-150