RegolamentoTitolo XI

Art. 147

In vigore dal 3 gen 1931
L'intromissione negli affari dei cittadini, quando non sia richiesta da motivi di servizio, costituisce molestia biasimevole e quindi gli agenti del Corpo non debbono intervenire senza necessità. Quando tale intervento fosse necessario, devono agire con prontezza, calma e prudenza, fattori questi che permettono di valutare sempre esattamente le situazioni e di non varcare i limiti tracciati dalle leggi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-147

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Art. 147 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo