Regolamento›Titolo XI
Art. 142
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti trombettieri prendono parte a tutti i servizi di istituto e di caserma.
Possono essere dispensati da tali servizi soltanto quando vengono impiegati come trombettieri, in servizio di ordine pubblico.
I trombettieri addetti alle Scuole hanno gli stessi obblighi. Essi si riuniscono per le istruzioni militari degli allievi e costituiscono la fanfara o la banda.
Il numero dei trombettieri ed il soprassoldo loro spettante sono determinati dall'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-142