Regolamento›Titolo XI
Art. 141
In vigore dal 3 gen 1931
La qualità di «tecnici» non dispensa in nessun modo gli agenti che ne sono rivestiti, dagli obblighi generali degli appartenenti al Corpo. Essi quindi, sono al pari degli altri, considerati permanentemente in servizio. Non dovranno però essere distolti dalle loro speciali attribuzioni tecniche, se non per gravi ed eccezionali esigenze di servizio.
La facoltà d'impiegare tali agenti in servizio d'istituto è devoluta ai questori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-141