Regolamento›Titolo X
Art. 138
In vigore dal 3 gen 1931
I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono il saluto:
a) alle LL. MM. il Re e la Regina; al Sommo Pontefice; ai Capi di Stati Esteri; ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere;
b) al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;
c) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'Ordine; ai senatori e deputati riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle Bandiere delle Forze armate dello Stato; alle Bandiere nazionali dei municipi decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare;
d) al Governatore di Roma; al Capo della Polizia; ai Prefetti; ai vice prefetti; agli ispettori generali di P. S., ai questori e funzionari di P. S. che siano conosciuti;
e) ai superiori gerarchici del Corpo;
f) ai superiori di qualunque grado delle Forze armate dello Stato in divisa;
g) alle sentinelle dei Corpi delle Forze armate dello Stato, se l'agente di P. S. è in divisa.
Vi è inoltre l'obbligo reciproco del saluto fra i componenti del reparto della Capitale che indossano la divisa e:
a) i militari del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Milizia volontaria sicurezza nazionale;
b) il personale del Corpo della Regia guardia di finanza, della Milizia forestale e degli agenti di custodia;
c) il personale del Sovrano Ordine di Malta e della Croce Rossa, allorquando vestano l'uniforme.
Tra i componenti il reparto della Capitale che indossano la divisa e le altre Forze armate dello Stato, viene altresì stabilito nei riguardi dei reparti inquadrati, delle sentinelle e delle guardie, l'obbligo reciproco degli onori prescritti dal regolamento per il servizio territoriale del Regio esercito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-138