RegolamentoTitolo X

Art. 137

In vigore dal 3 gen 1931
Per ogni domanda, istanza o ricorso che gli agenti credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà sempre essere seguita la via gerarchica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-137

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Art. 137 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo