RegolamentoTitolo X

Art. 133

In vigore dal 3 gen 1931
Manca ai doveri imposti dalla subordinazione l'inferiore che, con detti o con fatti di qualsiasi genere, tende, anche indirettamente a diminuire l'autorità del superiore ed a menomare in qualunque modo la considerazione in cui esso deve essere tenuto. Commette grave mancanza l'agente che discuta o critichi gli ordini del superiore; la mancanza poi è gravissima, se commessa in presenza di inferiori. Anche quando nell'esecuzione di una disposizione qualsiasi si manifestassero difficoltà, inconvenienti od ostacoli impreveduti, l'inferiore invece di esagerarli, deve fare tutto il possibile per sormontarli, poiché ciò è necessario nell'interesse del servizio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-133

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Art. 133 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo