Regolamento›Titolo X
Art. 132
In vigore dal 3 gen 1931
I componenti il Corpo degli agenti di P. S. devono intera subordinazione a tutti i loro superiori, qualunque sia il grado che rivestono.
La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da detta sottomissione risultano. Principale tra questi doveri è quello dell'ubbidienza dovuta dall'inferiore al superiore nei rapporti del servizio ed in tutto ciò che deriva dall'autorità a lui conferita dai regolamenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-132