RegolamentoTitolo IX

Art. 127

In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti trasferiti e le loro famiglie hanno diritto alle varie indennità e rimborso di spese per trasporto personale e delle masserizie, che si corrispondono ai pari grado dell'Arma dei carabinieri Reali, tanto sulle ferrovie quanto per mare e per via ordinaria, giusta l'allegato n. 4.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-127

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Art. 127 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo