Regolamento›Titolo IX
Art. 124
In vigore dal 3 gen 1931
L'agente traslocato deve partire per la nuova destinazione non più tardi del 10° giorno a decorrere da quello in cui l'ordine della traslocazione sarà pervenuto all'interessato, se è ammogliato, e del 5° giorno, se celibe, a meno che nell'ordine stesso non sia diversamente disposto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-124