Regolamento›Titolo IX
Art. 122
In vigore dal 3 gen 1931
Prima di far partire un agente traslocato, il comandante la stazione deve riconoscere l'esistenza e lo stato d'uso dei materiali dell'Amministrazione e di quelli di casermaggio affidati all'agente e deve altresì assicurarsi della buona conservazione delle armi e del corredo.
In caso di rilievi ne avvertirà i superiori, affinché ne sia fatta menzione nella lettera di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-122