RegolamentoTitolo IX

Art. 125

In vigore dal 3 gen 1931
Se, per ragioni di malattia o per altre cause di legittimo impedimento, l'agente trasferito non possa partire entro il termine stabilito, la Questura di provenienza ne dà avviso a quella di destinazione e al Ministero. Per gli agenti trasferiti nell'interno della Provincia, che venissero a trovarsi nel medesimo caso, l'ufficio di P. S. di provenienza ne dà avviso a quello di destinazione e ne informa pure il questore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-125

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Art. 125 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo