RegolamentoTitolo IX

Art. 126

In vigore dal 3 gen 1931
Le Prefetture competenti cureranno le segnalazioni al Ministero delle date di partenza ed arrivo degli agenti trasferiti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-126

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Art. 126 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo