Art. 126
RegolamentoTitolo IX

Art. 126

292 / 415
In vigore dal 3 gen 1931
Le Prefetture competenti cureranno le segnalazioni al Ministero delle date di partenza ed arrivo degli agenti trasferiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-126