Regolamento›Titolo IX
Art. 128
In vigore dal 3 gen 1931
Ogni sottufficiale incaricato di comando, che sia trasferito ad altra residenza prima di partire deve fare, a chi lo sostituisce, la consegna del proprio ufficio rimettendogli tutti i documenti e le carte prescritte, nonché le armi e il materiale dello Stato e le somme che ha in deposito.
La consegna deve essere eseguita in confronto di quella precedente, mediante inventario e verbale, dei quali sono redatti tre originali da servire uno per ciascuno agli interessati ed il terzo per gli atti dell'ufficio di P. S. o Questura.
Alla consegna tra graduati assiste un funzionario di P. S.
I verbali e gli inventari devono essere firmati anche dal rappresentante l'impresa casermaggio, per la parte che la riguarda.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-128