RegolamentoTitolo X

Art. 131

In vigore dal 3 gen 1931
È proibito all'agente di farsi iniziatore di sottoscrizioni. Qualora il questore, il capo di un ufficio di P. S. distaccato, oppure il direttore della Scuola vengano sollecitati per sottoscrizioni filantropiche, potranno in via eccezionale ed in caso di particolari bisogni, consentirle, ma non dovranno mai darne partecipazione in forma ufficiale ai propri dipendenti, astenendosi anzi dall'esercitare a questo riguardo su di essi qualsiasi influenza, anche indiretta, e non permettendo che a tale titolo vengano fatte anticipazioni o pagamenti sui fondi dello Stato. È vietato fare regali collettivi a qualunque superiore, anche se cessi dalla carica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-131

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Art. 131 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo