RegolamentoTitolo IX

Art. 120

In vigore dal 3 gen 1931
I documenti di viaggio sono firmati e rilasciati a cura del questore o del capo ufficio di P. S. distaccato fuori del capoluogo. Sul foglio di viaggio, tanto nei casi di trasferimento quanto nei casi di servizio fuori residenza dovrà essere sempre indicata la somma fondo vitto consegnata all'agente in busta sigillata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-120

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Art. 120 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo