RegolamentoTitolo IX

Art. 118

In vigore dal 3 gen 1931
Quando non si oppongono motivi disciplinari o di servizio gli agenti possono avanzare domanda di trasferimento ad altra sede purchè abbiano compiuto la ferma di servizio e si trovino da almeno due anni nella stessa residenza. Le domande di trasferimento, indirizzate al Ministero dell'interno, vengono dai capi ufficio di P. S. regolarmente istruite e trasmesse al questore, per l'ulteriore inoltro al Prefetto ed al Ministero. Tanto il capo ufficio di P. S., quanto il questore ed il Prefetto apporranno su tali domande il proprio parere. Gli agenti che chiedono il cambio di stazione nella stessa sede devono trovarsi da almeno due anni alla stazione che intendono lasciare. Alle prescrizioni suaccennate fanno eccezione le domande motivate da ragioni di salute o da altre cause speciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-118

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