RegolamentoTitolo IX

Art. 119

In vigore dal 3 gen 1931
All'atto del trasferimento definitivo degli agenti, la Questura da cui dipende l'agente che viene allontanato, comunica con lettera, a quella di destinazione oltre le ordinarie indicazioni, anche le seguenti: 1° effetti di armamento di cui l'agente è provvisto; 2° stato di conservazione di essi; 3° somma fondo vitto consegnata all'agente stesso in busta sigillata; 4° stato civile, indicando la situazione di famiglia, se ammogliato; 5° data in cui l'agente viene perduto di forza agli effetti delle diarie di casermaggio; 6° situazione assegni in conformità a quanto è disposto dall'. Alla Questura di destinazione vengono altresì trasmessi il foglio matricolare, tutte le note caratteristiche dei sottufficiali, nonché ogni altro documento riguardante il trasferito.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-119

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