RegolamentoTitolo VIII

Art. 116

In vigore dal 3 gen 1931
Le guardie, le guardie scelte ed i sottufficiali hanno inoltre diritto ai premi che sono stabiliti da disposizioni speciali, come quelle in materia fiscale, sulla caccia, sui pesi e misure, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-116

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Art. 116 Approvazione del nuovo regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo