RegolamentoTitolo IX

Art. 117

In vigore dal 3 gen 1931
I trasferimenti degli agenti ad altra sede sono disposti dal Ministero dell'interno, di propria iniziativa o su proposta dei Prefetti per ragioni di servizio, per motivi di famiglia e per cause disciplinari, originate da circostanze locali. I trasferimenti che per ragioni di disciplina o di servizio si rendano necessari nella Provincia possono essere disposti dal Prefetto: quelli che per uguali ragioni si rendano necessari nella stessa sede sono disposti dal questore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-117

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