RegolamentoTitolo XI

Art. 143

In vigore dal 3 gen 1931
Il maestro direttore di banda avrà trattamento economico di maresciallo di 1ª classe e l'istruttore della fanfara quello iniziale di maresciallo di 3ª classe. Qualora essi non possono venir tratti dal Corpo, potranno essere assunti fra i sottufficiali dell'Esercito aventi la necessaria capacità, oppure mediante concorso con le modalità che verranno stabilite dal Ministero.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-143

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo