Regolamento›Titolo XI
Art. 145
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti del Corpo dovranno sempre tener presente che, per invitare una persona a dar conto di sè od a giustificare la propria identità, occorre che essa dia motivo, col suo contegno, a fondati e seri sospetti.
L'azione degli agenti in simili contingenze, dev'essere informata a scrupoloso rispetto della libertà individuale; essi pertanto devono procedere con prudenza e discernimento, spiegando molto tatto ed accortezza nel valutare i casi in cui può essere utile il richiedere giustificazioni.
Essi devono facilitare all'individuo fermato i mezzi per comprovare la propria identità ed accogliere e verificare con imparzialità tutte le prove e gli elementi che all'uopo fossero offerti. Solo quando le giustificazioni prodotte non valessero a dissipare i sospetti ragionevolmente sorti, dovranno gli agenti invitare le persone sconosciute a seguirli nel più vicino ufficio di P. S.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-145