Regolamento›Titolo XI
Art. 144
In vigore dal 3 gen 1931
Gli agenti non devono mai dimenticare che, per la buona riuscita del servizio, debbono godere la stima e la fiducia del pubblico, e che ad acquistarla valgono la condotta esemplare sotto ogni rapporto, il perfetto, coscienzioso adempimento dei loro doveri, i modi educati, non meno che lo scrupoloso rispetto dei diritti e della libertà che le leggi accordano ai cittadini.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-11-30;1629#art-r-144